
Con l’Istruzione operativa pubblicata il 3 luglio 2025, l’INAIL ha ufficialmente avviato la procedura per consentire alle aziende di presentare la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione relativo all’anno 2026. Lo strumento principale resta il Modello OT23, aggiornato con nuove tipologie di interventi, una guida alla compilazione rinnovata e indicazioni operative più dettagliate.
L’iniziativa mira a premiare le imprese che nel corso del 2025 avranno adottato misure migliorative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre gli obblighi normativi. Le novità introdotte riguardano sia il contenuto tecnico degli interventi ammissibili sia le modalità di presentazione della domanda, che potrà essere inoltrata entro il 28 febbraio 2026, esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio online “Riduzione per prevenzione” disponibile sul portale INAIL.
Il nuovo Modello OT23 elenca 71 interventi suddivisi in sei aree tematiche principali:
SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.
Gli interventi sono classificati nelle due tipologie A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale; per fruire della riduzione l’azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.
Tra le modifiche più rilevanti rispetto al modello dell’anno precedente, si segnalano modifiche ai seguenti interventi per precisarne meglio l’ambito di applicazione:
• A-4.1 “L’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2025 un’analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive”;
• C-2.1 “L’azienda ha acquistato e installato sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi”;
• C-5.2 “L’azienda ha attuato un’attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol”;
• C-5.3 “L’azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di lavoratori affetti da disabilità da lavoro”;
• C-5.4 “L’azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025”;
• E-4 “L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/08, anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014”.
E' inoltre prevista la riformulazione dei requisiti documentali per rendere più chiari i criteri di ammissibilità e l’eliminazione di alcune misure ormai superate dalla normativa, come quella relativa ai corsi sulle sostanze reprotossiche, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 135/2024.
L’Istituto sottolinea come le misure migliorative adottate non solo permettano una riduzione del premio assicurativo, ma contribuiscano in modo concreto alla costruzione di ambienti di lavoro più sicuri e salubri. Per molte imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, si tratta di un’occasione per integrare efficacemente la gestione della sicurezza con il controllo dei costi.
Inn allegato troate il modello INAIL per inoltrare la domanda
Fonte ( Punto Sicuro)
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